Reti di scuole e autonomia

Negli anni novanta la costituzione di reti di scuole è nata come fenomeno spontaneo per rispondere a due esigenze solo apparentemente antinomiche: quella di soddisfare una domanda di istruzione sempre più complessa in termini di composizione (studenti, famiglie, sistema produttivo locale ecc.), di partecipazione ai processi propositivi e decisionali della vita scolastica, di specializzazione e qualità del servizio (orari, attività extracurricolare, mense ecc.) e quella di far fronte alla crisi del sistema scolastico - aggravata in talune aree del paese dal decremento demografico -, che si manifesta con il crescente diffondersi di atteggiamenti di demotivazione nei confronti della scuola, di caduta del ruolo sociale dell'istituzione e dei suoi operatori, con conseguente diminuzione del numero delle iscrizioni e aumento dei tassi di insuccesso, dispersione e abbandono.
La tendenza a lavorare in rete per ottimizzare le risorse e aumentare la qualità e la quantità dei servizi, è stata sostenuta in sede centrale con diverse circolari e ordinanze: lo stesso contratto collettivo nazionale del 4 agosto '95 prevede la realizzazione di reti di scuole per la formazione degli insegnanti. Ma la disposizione fondamentale è il Regolamento dell'Autonomia emanato con DPR n. 275/99, che all'art.7 prende espressamente in considerazione le reti di scuole, prevedendo che le istituzioni scolastiche possano collegarsi mediante un accordo di rete anche con strutture di formazione professionale per il raggiungimento di finalità condivise.
L'accordo può riguardare attività:

  • didattiche

  • di ricerca

  • di sperimentazione e sviluppo

  • di formazione e aggiornamento

  • di amministrazione e contabilità.

L'accordo, che individua la durata, le competenze e i poteri dell'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni, può prevedere:

  • Lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete;

  • Alla ricerca didattica e alla sperimentazione;

  • Alla documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale, per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;

  • Alla formazione in servizio del personale scolastico;

  • All'orientamento scolastico professionale;

La costituzione di reti di scuole rende possibile inoltre la definizione degli organici funzionali di istituto in modo da consentire l'affidamento a personale ad hoc di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori.
Le scuole, singolarmente o collegate in rete, possono:

  • Stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;

  • Promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono su progetti determinati più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale;

  • Costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di carattere formativo coerenti col POF e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.