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Negli
anni novanta la costituzione di reti di scuole è nata come fenomeno
spontaneo per rispondere a due esigenze solo apparentemente antinomiche:
quella di soddisfare una domanda di istruzione sempre più complessa in
termini di composizione (studenti, famiglie, sistema produttivo locale
ecc.), di partecipazione ai processi propositivi e decisionali della vita
scolastica, di specializzazione e qualità del servizio (orari, attività
extracurricolare, mense ecc.) e quella di far fronte alla crisi del
sistema scolastico - aggravata in talune aree del paese dal decremento
demografico -, che si manifesta con il crescente diffondersi di
atteggiamenti di demotivazione nei confronti della scuola, di caduta del
ruolo sociale dell'istituzione e dei suoi operatori, con conseguente
diminuzione del numero delle iscrizioni e aumento dei tassi di insuccesso,
dispersione e abbandono.
La tendenza a lavorare in rete per ottimizzare le risorse e aumentare la
qualità e la quantità dei servizi, è stata sostenuta in sede centrale
con diverse circolari e ordinanze: lo stesso contratto collettivo
nazionale del 4 agosto '95 prevede la realizzazione di reti di scuole per
la formazione degli insegnanti. Ma la disposizione fondamentale è il
Regolamento dell'Autonomia emanato con DPR n. 275/99, che all'art.7 prende
espressamente in considerazione le reti di scuole, prevedendo che le
istituzioni scolastiche possano collegarsi mediante un accordo di rete
anche con strutture di formazione professionale per il raggiungimento di
finalità condivise.
L'accordo può riguardare attività:
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didattiche
-
di
ricerca
-
di
sperimentazione e sviluppo
-
di
formazione e aggiornamento
-
di
amministrazione e contabilità.
L'accordo,
che individua la durata, le competenze e i poteri dell'organo responsabile
della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del
progetto, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a
disposizione della rete dalle singole istituzioni, può prevedere:
-
Lo
scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra
le istituzioni che partecipano alla rete;
-
Alla
ricerca didattica e alla sperimentazione;
-
Alla
documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale,
per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica,
di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
-
Alla
formazione in servizio del personale scolastico;
-
All'orientamento
scolastico professionale;
La
costituzione di reti di scuole rende possibile inoltre la definizione
degli organici funzionali di istituto in modo da consentire l'affidamento
a personale ad hoc di compiti organizzativi, di raccordo
interistituzionale e di gestione dei laboratori.
Le scuole, singolarmente o collegate in rete, possono:
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Stipulare
convenzioni con università statali o private, ovvero con
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio
che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici
obiettivi;
-
Promuovere
e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di
attività di comune interesse che coinvolgono su progetti
determinati più scuole, enti, associazioni del volontariato e del
privato sociale;
-
Costituire
o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti di
carattere formativo coerenti col POF e per l'acquisizione di
servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di
carattere formativo.
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